Art. 9.
(Adozione pronunciata a favore
di cittadini italiani residenti all'estero).

      1. All'articolo 36 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. L'adozione pronunciata, ai sensi del comma 4, in un Paese straniero che ha ratificato la Convenzione o che nello spirito della Convenzione ha stipulato accordi bilaterali,

 

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può riguardare anche un minore proveniente da uno Stato terzo».