1. All'articolo 36 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. L'adozione pronunciata, ai sensi del comma 4, in un Paese straniero che ha ratificato la Convenzione o che nello spirito della Convenzione ha stipulato accordi bilaterali,